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ART. 32: comunicazione dei dati sulle consultazioni elettorali RUS

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TITOLO II ART. 32: Comunicazione dei dati sulle consultazioni elettorali relative alle RUS e controllo di regolarità

 
I datori di lavoro sono tenuti a comunicare alla Commissione, nei trenta giorni successivi, gli esiti delle consultazioni elettorali delle RUS. La mancata comunicazione sarà intesa come comportamento antisindacale. Eventuali contestazioni sullo svolgimento delle procedure elettorali o sui risultati possono essere sollevate dall’associazione sindacale davanti alla Commissione.

 
Il testo completo (scaricabile) della Carta dei Diritti dei Lavoratori con commentario degli articoli

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