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ART. 39: consultazione dei rappresentanti dei lavoratori

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TITOLO II ART. 39: Diritti di informazione, di consultazione e di contrattazione dei rappresentanti dei lavoratori finalizzati al controllo delle decisioni delle imprese e alla partecipazione
alla loro assunzione, e partecipazione dei lavoratori ai risultati delle imprese

 
Le imprese sono tenute a informare i rappresentanti dei lavoratori su andamento dell’attività, piani di investimento e sviluppo, bilanci di previsione e di chiusura di esercizio, oltre che sull’andamento prevedibile dell’occupazione e dell’utilizzo dei contratti di lavoro. Le informazioni saranno fornite ogni qualvolta i rappresentanti dei lavoratori ne faranno richiesta.

 
Il testo completo (scaricabile) della Carta dei Diritti dei Lavoratori con commentario degli articoli

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