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ART. 41: contratto indeterminato e di prova

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TITOLO III ART. 41: Forma comune dei rapporti di lavoro e patto di prova

 
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Superato l’eventuale periodo di prova il dipendente approda al contratto di lavoro subordinato. Il nuovo statuto stabilisce che la durata della prova viene fissata sempre entro un limite massimo di 9 mesi, aumentabile a 15 se l’assunzione è finalizzata ad acquisire
competenze professionali non possedute.

 
Il testo completo (scaricabile) della Carta dei Diritti dei Lavoratori con commentario degli articoli

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