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ART. 46: apprendistato professionalizzante

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TITOLO III ART. 46: Apprendistato professionalizzante

 
I datori di lavoro possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 compiuti e i 29 anni, fino al compimento del 30° anno. La durata del periodo di apprendistato non può essere inferiore a sei mesi e superiore a tre anni, secondo le previsioni dei contratti collettivi. L’innalzamento delle ore formative a carico delle Regioni passa da 120 a 150 ore per la durata del triennio. Sono poi previste norme per non penalizzare eccessivamente il datore di lavoro.

 
Il testo completo (scaricabile) della Carta dei Diritti dei Lavoratori con commentario degli articoli

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