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ART. 8: diritto al riposo

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TITOLO I ART. 8: Diritto al riposo

 
I lavoratori hanno diritto a un riposo minimo giornaliero di 11 ore, a un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive e a un riposo annuale di almeno 4 settimane.
In mancanza di previsioni degli accordi collettivi, il lavoratore autonomo che si trovi nell’impossibilità di fruire del diritto al riposo può richiedere al giudice di rideterminare modalità e condizioni per garantire il diritto al riposo.

 
Il testo completo (scaricabile) della Carta dei Diritti dei Lavoratori con commentario degli articoli

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