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ART. 12: niente controlli a distanza

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TITOLO I ART. 12: Diritto di riservatezza e divieto di controlli a distanza

 
Vietato l’uso di ogni tipo di mezzo per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Gli impianti e i mezzi di controllo richiesti dalla sicurezza del lavoro e da esigenze difensive del patrimonio aziendale possono essere utilizzati previo accordo concluso con le RUS o con le RSA. Le comunicazioni effettuate dal lavoratore durante il lavoro, anche con mezzi dell’impresa, sono libere e segrete.
La norma in pratica ristabilisce quanto cancellato dal Jobs Act, secondo quanto anche stabilito da Garante della Privacy.

 
Il testo completo (scaricabile) della Carta dei Diritti dei Lavoratori con commentario degli articoli

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