ART. 12: niente controlli a distanza
News 1 marzo 2016
TITOLO I ART. 12: Diritto di riservatezza e divieto di controlli a distanza
Vietato l’uso di ogni tipo di mezzo per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Gli impianti e i mezzi di controllo richiesti dalla sicurezza del lavoro e da esigenze difensive del patrimonio aziendale possono essere utilizzati previo accordo concluso con le RUS o con le RSA. Le comunicazioni effettuate dal lavoratore durante il lavoro, anche con mezzi dell’impresa, sono libere e segrete.
La norma in pratica ristabilisce quanto cancellato dal Jobs Act, secondo quanto anche stabilito da Garante della Privacy.