ART. 32: comunicazione dei dati sulle consultazioni elettorali RUS
News 12 marzo 2016
TITOLO II ART. 32: Comunicazione dei dati sulle consultazioni elettorali relative alle RUS e controllo di regolarità
I datori di lavoro sono tenuti a comunicare alla Commissione, nei trenta giorni successivi, gli esiti delle consultazioni elettorali delle RUS. La mancata comunicazione sarà intesa come comportamento antisindacale. Eventuali contestazioni sullo svolgimento delle procedure elettorali o sui risultati possono essere sollevate dall’associazione sindacale davanti alla Commissione.