ART. 38: rapporto tra contratti collettivi e disposizioni di legge
News 16 marzo 2016
TITOLO II ART. 38: Rapporto tra contratti collettivi ad efficacia generale di diverso livello e tra contratti collettivi ad efficacia generale e disposizioni di legge e amministrative
I contratti collettivi ad efficacia generale stipulati a livello di singolo datore di lavoro, territoriale, o in altro livello inferiore a quello nazionale, osservano le prescrizioni di livello nazionale. I contratti restano in vigore, alla loro scadenza, fino al momento del loro rinnovo, e comunque non oltre i tre anni. In questo modo si evitano peggioramenti dei contenuti previsti dalle norme a carattere generale di livello superiore.