ART. 41: contratto indeterminato e di prova
News 17 marzo 2016
TITOLO III ART. 41: Forma comune dei rapporti di lavoro e patto di prova
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Superato l’eventuale periodo di prova il dipendente approda al contratto di lavoro subordinato. Il nuovo statuto stabilisce che la durata della prova viene fissata sempre entro un limite massimo di 9 mesi, aumentabile a 15 se l’assunzione è finalizzata ad acquisire
competenze professionali non possedute.