ART. 46: apprendistato professionalizzante
News 22 marzo 2016
TITOLO III ART. 46: Apprendistato professionalizzante
I datori di lavoro possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 compiuti e i 29 anni, fino al compimento del 30° anno. La durata del periodo di apprendistato non può essere inferiore a sei mesi e superiore a tre anni, secondo le previsioni dei contratti collettivi. L’innalzamento delle ore formative a carico delle Regioni passa da 120 a 150 ore per la durata del triennio. Sono poi previste norme per non penalizzare eccessivamente il datore di lavoro.