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ART. 59: tempo determinato, computo e comunicazione del datore di lavoro

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TITOLO III ART. 59: Criteri di computo e obblighi di comunicazione

 
Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, impiegati negli ultimi due anni, sulla base della durata dei loro rapporti di lavoro. Ogni dodici mesi il datore di lavoro comunica alle RSA e alle RUS il numero e i motivi del ricorso ai contratti a termine conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

 
Il testo completo (scaricabile) della Carta dei Diritti dei Lavoratori con commentario degli articoli

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