
ART. 19: tutela in caso di mancato rinnovo
News 4 marzo 2016 , by CGIL Vercelli Valsesia
TITOLO I ART. 19: Tutela dei lavoratori in caso di recesso e di mancato rinnovo di contratti successivi
Il recesso da parte del datore di lavoro non potrà avvenire senza giustificazione. La norma introduce una tutela nel recesso anche per i lavoratori autonomi, attraverso disposizioni di carattere generale applicabili a tutti i lavoratori. Il mancato rinnovo del contratto dovrà essere comunicato tra i 10 e i 15 giorni di preavviso, a seconda delle condizioni.
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