ART. 2: ogni persona ha il diritto di svolgere un lavoro
News 19 febbraio 2016
TITOLO I ART. 2: Diritto al lavoro
L’idea del “diritto al lavoro” deve essere intesa come il principio guida per creare le condizioni per assicurare ad ogni persona lo svolgimento di un’attività lavorativa in cui esprimere la propria personalità. Ogni persona ha inoltre il diritto di poter accedere a servizi gratuiti di collocamento e di beneficiare di servizi di orientamento e aiuto nella ricerca di un’occupazione. Ciò deve essere assicurato da concrete misure di politica del lavoro.