ART. 24: minacce e sfruttamento punibili con il carcere
News 8 marzo 2016
TITOLO I ART. 24: Organizzazione dell’attività lavorativa mediante violenza, minaccia, intimidazione e sfruttamento
Chiunque organizzi il lavoro con violenza, minacce, intimidazioni o sfruttamento è punito con la reclusione da tre ad otto anni e con la multa da mille a 5mila euro per ogni lavoratore. La pena aumenta da un terzo alla metà in caso di stranieri irregolari o minori di sedici anni.