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ART. 31: istituzione di Rappresentanze Unitarie Sindacali

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TITOLO II ART. 31: Costituzione delle RUS e delle RSA

 
Nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti possono essere indette elezioni per l’istituzione di Rappresentanze Unitarie Sindacali. Alla consultazione elettorale possono partecipare con proprie liste le associazioni sindacali registrate di livello nazionale. Le RUS stipulano i contratti collettivi ad efficacia generale a livello di singolo datore di lavoro. Le consultazioni elettorali sono aperte a tutti i lavoratori del luogo di lavoro di riferimento, secondo numeri prestabiliti.

 
Il testo completo (scaricabile) della Carta dei Diritti dei Lavoratori con commentario degli articoli

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