ART. 35: registrazione della rappresentatività sindacale
News 14 marzo 2016
TITOLO II ART. 35:Registrazione e verifica della rappresentatività delle associazioni dei datori di lavoro.
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro devono depositare presso gli uffici della Commissione i dati relativi al numero dei datori di lavoro iscritti e occupati. La Commissione aggiorna con periodicità annuale e rende pubblici nel proprio sito i dati di rappresentatività, disaggregati in relazione al profilo del numero dei datori di lavoro iscritti e al numero dei dipendenti.