ART. 45: apprendistato per i giovani fino ai 25 anni
News 21 marzo 2016
TITOLO III ART. 45: Apprendistato per il diploma professionale e per il diploma di istruzione secondaria superiore
E’ possibile assumere con contratto di apprendistato, finalizzato al conseguimento di un diploma professionale e di un diploma d’istruzione secondaria superiore, i giovani che hanno assolto all’obbligo scolastico e fino ai 25 anni (con una durata da stabilire in corrispondenza a quella dei titoli da conseguire). La disciplina dei profili formativi è rinviata alle Regioni. Il datore di lavoro è esonerato da obblighi retributivi nell’istituzione formativa.