ART. 47: apprendistato di alta formazione e ricerca
News 22 marzo 2016
TITOLO III ART. 47: Apprendistato di alta formazione e di ricerca
I datori di lavoro pubblici e privati possono assumere con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione i soggetti di età compresa tra i 18 compiuti e i 29 anni, fino al compimento del 30° anno. L’ente di ricerca stabilisce la durata e le modalità della formazione a carico del datore di lavoro. Va segnalata la mancata previsione, per le ore di formazione a carico del datore di lavoro, della retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe dovuta all’apprendista, oltre all’esonero del datore di lavoro da ogni obbligo retributivo per la formazione svolta nell’istituzione formativa.