ART. 48: certificazione delle competenze dell’apprendistato
News 23 marzo 2016
TITOLO III ART. 48: Standard professionali e formativi e certificazione delle competenze
Saranno predisposti standard formativi a livello nazionale, con apposito decreto ministeriale, per la certificazione delle competenze nel fascicolo elettronico del lavoratore. La formazione effettuata e acquisita deve essere certificata e registrata nel fascicolo a cura del datore di lavoro e dell’istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente.