ART. 73: straordinario e clausole elastiche di orario
News 21 giugno 2016
TITOLO III ART. 73: Lavoro eccedente l’orario concordato e clausole elastiche
Il datore di lavoro può richiedere al lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di ore di lavoro eccedenti l’orario concordato in misura non superiore al 50% di quest’ultimo. Le ore eccedenti devono essere retribuite con una maggiorazione non
inferiore al 10% della retribuzione globale fino alla quarantesima ora settimanale e al 15% dalla quarantunesima alla quarantottesima ora settimanale. Il lavoratore può rifiutare la richiesta in ogni caso per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari, di studio o di formazione professionale. Il rifiuto non può costituire giustificato motivo di licenziamento.I contratti collettivi nazionali possono autorizzare le parti del contratto part time (se indeterminato) a pattuire per iscritto clausole elastiche che autorizzino il datore a fissare con un preavviso di almeno 15 giorni modificazioni temporanee della distribuzione temporale delle prestazioni; il lavoratore ha diritto a compensazioni.