ART. 74: trattamento del lavoratore a tempo parziale
News 13 luglio 2016
TITOLO III ART. 74: Trattamento del lavoratore a tempo parziale
Il lavoratore a tempo parziale ha gli stessi diritti del lavoratore a tempo pieno comparabile, né deve ricevere un trattamento meno favorevole per il solo motivo di lavorare a tempo parziale per quanto riguarda ad esempio l’importo della retribuzione oraria, la durata del periodo di prova e delle ferie, la durata del periodo di astensione per maternità e la durata del periodo di conservazione del posto in caso di malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali.