ART. 78: disciplina previdenziale del tempo parziale
News 26 agosto 2016
TITOLO III ART. 78: Previdenza sociale
Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. La retribuzione dei lavoratori a tempo parziale, a valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. Per il calcolo dell’anzianità contributiva ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione; a tal fine i periodi di lavoro prestato a tempo ridotto vengono calcolati in misura “piena”.