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ART. 82: durata massima della giornata lavorativa

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TITOLO III ART. 82: Durata massima della giornata lavorativa

 
La durata massima giornaliera dell’orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, è fissata dai contratti collettivi ad efficacia generale di livello nazionale, in misura comunque non superiore alle 10 ore, ovvero alle 13 ore per i dirigenti e per i lavoratori addetti alle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia. Si tratta di una innovazione importante, considerato che l’attuale normativa sull’orario non fissa più la durata massima normale della giornata lavorativa di 8 ore, né – in violazione del dettato costituzionale – la durata massima giornaliera complessiva.
Il Nuovo Statuto “sollecita” i contratti collettivi nazionali ad efficacia generale a fissare la durata massima settimanale dell’orario di lavoro, nel rispetto in ogni caso del tetto medio complessivo di 48 ore
 
 
Il testo completo (scaricabile) della Carta dei Diritti dei Lavoratori con commentario degli articoli

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