CONDOTTA ANTISINDACALE ALLA SICUR2000 – IL GIUDICE DEL LAVORO OBBLIGA L’AZIENDA A RIAMMETTERE IN SERVIZIO 14 DIPENDENTI LICENZIATI
Comunicati stampa 17 novembre 2017FILCAMS CGIL
Vercelli Valsesia
NOTA STAMPA
CONDOTTA ANTISINDACALE ALLA SICUR2000
IL GIUDICE DEL LAVORO OBBLIGA L’AZIENDA
A RIAMMETTERE IN SERVIZIO 14 DIPENDENTI LICENZIATI
Il Tribunale del Lavoro di Vercelli ha accolto il ricorso – ex articolo 28 – proposto dalla Filcams Cgil dichiarando inefficaci 14 licenziamenti disposti dalla Sicur2000 per la violazione della L. 223/1991 ‘Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro’, con conseguente riammissione in servizio dei lavoratori licenziati.
È stata dunque riconosciuta l’anti-sindacabilità della condotta posta in essere dalla società SICUR 2000 srl nei confronti dei lavoratori, per il mancato rispetto della procedura di Mobilità (normata agli articoli 4 e 5) e in materia di criteri adottai per la riduzione del personale (disciplinata all’articolo 24 della stessa legge), dichiarando inefficaci i licenziamenti posto in essere dalla Società a seguito della violazione della L. 223/1991.
Più precisamente, è avvenuto quanto stabilito dall’art. 28 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) prevede un apposito procedimento per la repressione della condotta antisindacale, stabilendo che, nel caso in cui il datore di lavoro si comporti in modo tale da impedire o limitare l’esercizio e la libertà dell’attività sindacale, il sindacato possa denunciare tale comportamento al giudice del lavoro. Nel caso in cui il giudice del lavoro accerti che, effettivamente, vi è stata una lesione dei diritti sindacali, potrà ordinare al datore di lavoro di cessare dal comportamento ritenuto antisindacale e di rimuovere gli effetti dello stesso.
Il dispositivo emanato dal Tribunale del Lavoro cita inoltre che: “Anche a seguito delle modifiche apportate alla normativa dei licenziamenti collettivi prima con la legge Fornero, poi con il d. lgs / 2015 Job acts, si può ritenere che il sistema normativo continua a consentire una tutela forte per il caso di violazioni della procedura di informazione e consultazione, ma questa tutela risulta oggi di prerogativa esclusiva delle organizzazioni sindacali tramite lo strumento di cui all’art. 28 Stat. Lav.: ciò in quanto la revisione operata dalle novelle citate riguarda solamente le tutele azionabili dai singoli lavoratori e non dall’art. 28 Stat. Lav. che resta immutato.”
Per informazioni: Valter Bossoni, Cgil Vercelli Valsesia, cell. 335 5785889