ART. 18: tutela delle invenzioni e delle opere del lavoratore
News 4 marzo 2016
TITOLO I ART. 18: Diritto alla tutela delle invenzioni e delle opere dell’ingegno
I lavoratori hanno il diritto di essere individuati come autori delle invenzioni e delle opere dell’ingegno realizzate durante il lavoro. Oltre alla normale remunerazione, queste danno diritto ad un equo premio commisurato all’importanza per il datore di lavoro. Un ulteriore compenso è previsto dove l’invenzione venga utilizzata dal datore senza brevetto oppure non in regime di segreto industriale.