ART. 23: libertà di organizzazione sindacale
News 7 marzo 2016
TITOLO I ART. 23: Libertà di organizzazione sindacale, di negoziazione e di azione collettiva e di rappresentanza degli interessi del lavoro
I lavoratori hanno il diritto di organizzarsi per la tutela dei propri interessi sindacali e professionali. Le associazioni dei lavoratori hanno il diritto di essere rappresentate negli organi e nelle commissioni, anche in quelle che effettuano monitoraggi sulle politiche del lavoro.