ART. 30: raccolta dei dati sui contributi versati dai lavoratori alle associazioni sindacali
News 11 marzo 2016
TITOLO II ART. 30: Raccolta dei dati sui contributi versati dai lavoratori alle associazioni sindacali
Il lavoratore può demandare il prelievo dei contributi dalla sua busta paga alla propria associazione sindacale, con incasso tramite l’Inps. L’Istituto deve comunicare alla Commissione (nel mese di marzo di ogni anno) i dati raccolti, distribuiti tra le associazioni sindacali cui aderiscono i lavoratori.