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ART. 47: apprendistato di alta formazione e ricerca

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TITOLO III ART. 47: Apprendistato di alta formazione e di ricerca

 
I datori di lavoro pubblici e privati possono assumere con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione i soggetti di età compresa tra i 18 compiuti e i 29 anni, fino al compimento del 30° anno. L’ente di ricerca stabilisce la durata e le modalità della formazione a carico del datore di lavoro. Va segnalata la mancata previsione, per le ore di formazione a carico del datore di lavoro, della retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe dovuta all’apprendista, oltre all’esonero del datore di lavoro da ogni obbligo retributivo per la formazione svolta nell’istituzione formativa.

 
Il testo completo (scaricabile) della Carta dei Diritti dei Lavoratori con commentario degli articoli

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