vines-1118466_960_720
Commenti disabilitati su ART. 80: definizione di lavoro subordinato occasionale 298

ART. 80: definizione di lavoro subordinato occasionale

News

TITOLO III ART. 80: Lavoro subordinato occasionale

Il contratto di lavoro subordinato occasionale si riferisce a prestazioni di natura occasionale o saltuaria come piccoli lavori di tipo domestico familiare (insegnamento privato supplementare, giardinaggio e assistenza domiciliare occasionale a bambini e persone anziane, ammalate o con handicap) di realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di piccola entità. Possono svolgere lavoro subordinato occasionale studenti, inoccupati, pensionati e disoccupati non percettori di forme previdenziali obbligatorie di integrazione al reddito o di trattamenti di disoccupazione.
L’intento è quello di frenare la crescita del fenomeno “voucher”, introdotto nel 2003, ridisciplinando il lavoro accessorio riportandolo alla funzione originaria, limitandolo a prestazioni effettivamente occasionali con tutti i diritti e le tutele
previste dalla prima parte del nuovo Statuto.

Il testo completo (scaricabile) della Carta dei Diritti dei Lavoratori con commentario degli articoli

Tutte le pillole degli articoli già pubblicati

Related Articles

Back to Top


https://www.cgil.it
https://www.cgilpiemonte.it
© CGIL VERCELLI VALSESIA - CF: 80007560024