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ART. 35: registrazione della rappresentatività sindacale

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TITOLO II ART. 35:Registrazione e verifica della rappresentatività delle associazioni dei datori di lavoro.

 
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro devono depositare presso gli uffici della Commissione i dati relativi al numero dei datori di lavoro iscritti e occupati. La Commissione aggiorna con periodicità annuale e rende pubblici nel proprio sito i dati di rappresentatività, disaggregati in relazione al profilo del numero dei datori di lavoro iscritti e al numero dei dipendenti.

 
Il testo completo (scaricabile) della Carta dei Diritti dei Lavoratori con commentario degli articoli

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