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ART. 36: obbligo di contrattazione dei datori di lavoro

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TITOLO II ART. 36: Obbligo di contrattazione dei datori di lavoro e delle loro associazioni registrate

 
L’attività di contrattazione dovrà svolgersi ogni volta che la RUS lo richieda. L’obbligo di contrattare non è anche di stipulazione di contratti collettivi. L’obbligo a negoziare contratti collettivi è valido anche per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti (fino a 5 se agricoli).

 
Il testo completo (scaricabile) della Carta dei Diritti dei Lavoratori con commentario degli articoli

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