ART. 36: obbligo di contrattazione dei datori di lavoro
News 15 marzo 2016
TITOLO II ART. 36: Obbligo di contrattazione dei datori di lavoro e delle loro associazioni registrate
L’attività di contrattazione dovrà svolgersi ogni volta che la RUS lo richieda. L’obbligo di contrattare non è anche di stipulazione di contratti collettivi. L’obbligo a negoziare contratti collettivi è valido anche per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti (fino a 5 se agricoli).