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ART. 38: rapporto tra contratti collettivi e disposizioni di legge

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TITOLO II ART. 38: Rapporto tra contratti collettivi ad efficacia generale di diverso livello e tra contratti collettivi ad efficacia generale e disposizioni di legge e amministrative

 
I contratti collettivi ad efficacia generale stipulati a livello di singolo datore di lavoro, territoriale, o in altro livello inferiore a quello nazionale, osservano le prescrizioni di livello nazionale. I contratti restano in vigore, alla loro scadenza, fino al momento del loro rinnovo, e comunque non oltre i tre anni. In questo modo si evitano peggioramenti dei contenuti previsti dalle norme a carattere generale di livello superiore.

 
Il testo completo (scaricabile) della Carta dei Diritti dei Lavoratori con commentario degli articoli

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