ART. 39: consultazione dei rappresentanti dei lavoratori
News 16 marzo 2016
TITOLO II ART. 39: Diritti di informazione, di consultazione e di contrattazione dei rappresentanti dei lavoratori finalizzati al controllo delle decisioni delle imprese e alla partecipazione
alla loro assunzione, e partecipazione dei lavoratori ai risultati delle imprese
Le imprese sono tenute a informare i rappresentanti dei lavoratori su andamento dell’attività, piani di investimento e sviluppo, bilanci di previsione e di chiusura di esercizio, oltre che sull’andamento prevedibile dell’occupazione e dell’utilizzo dei contratti di lavoro. Le informazioni saranno fornite ogni qualvolta i rappresentanti dei lavoratori ne faranno richiesta.