ART. 8: diritto al riposo
News 27 febbraio 2016
TITOLO I ART. 8: Diritto al riposo
I lavoratori hanno diritto a un riposo minimo giornaliero di 11 ore, a un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive e a un riposo annuale di almeno 4 settimane.
In mancanza di previsioni degli accordi collettivi, il lavoratore autonomo che si trovi nell’impossibilità di fruire del diritto al riposo può richiedere al giudice di rideterminare modalità e condizioni per garantire il diritto al riposo.