ART. 80: definizione di lavoro subordinato occasionale
News 4 novembre 2016TITOLO III ART. 80: Lavoro subordinato occasionale
Il contratto di lavoro subordinato occasionale si riferisce a prestazioni di natura occasionale o saltuaria come piccoli lavori di tipo domestico familiare (insegnamento privato supplementare, giardinaggio e assistenza domiciliare occasionale a bambini e persone anziane, ammalate o con handicap) di realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di piccola entità. Possono svolgere lavoro subordinato occasionale studenti, inoccupati, pensionati e disoccupati non percettori di forme previdenziali obbligatorie di integrazione al reddito o di trattamenti di disoccupazione.
L’intento è quello di frenare la crescita del fenomeno “voucher”, introdotto nel 2003, ridisciplinando il lavoro accessorio riportandolo alla funzione originaria, limitandolo a prestazioni effettivamente occasionali con tutti i diritti e le tutele
previste dalla prima parte del nuovo Statuto.