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ART. 80: definizione di lavoro subordinato occasionale

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TITOLO III ART. 80: Lavoro subordinato occasionale

Il contratto di lavoro subordinato occasionale si riferisce a prestazioni di natura occasionale o saltuaria come piccoli lavori di tipo domestico familiare (insegnamento privato supplementare, giardinaggio e assistenza domiciliare occasionale a bambini e persone anziane, ammalate o con handicap) di realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di piccola entità. Possono svolgere lavoro subordinato occasionale studenti, inoccupati, pensionati e disoccupati non percettori di forme previdenziali obbligatorie di integrazione al reddito o di trattamenti di disoccupazione.
L’intento è quello di frenare la crescita del fenomeno “voucher”, introdotto nel 2003, ridisciplinando il lavoro accessorio riportandolo alla funzione originaria, limitandolo a prestazioni effettivamente occasionali con tutti i diritti e le tutele
previste dalla prima parte del nuovo Statuto.

Il testo completo (scaricabile) della Carta dei Diritti dei Lavoratori con commentario degli articoli

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