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ART. 81: norme del lavoro subordinato occasionale

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TITOLO III ART. 81: Disciplina del lavoro subordinato occasionale

I soggetti interessati a svolgere prestazioni di lavoro subordinato occasionale comunicano la loro disponibilità ai servizi per l’impiego nell’ambito territoriale di riferimento e ricevono una specifica tessera magnetica, dotata di un codice Pin, e vengono iscritti in una posizione previdenziale e assicurativa presso l’Inps e l’Inail. Chi intende ricorrere a prestazioni di lavoro subordinato occasionale deve acquistare nelle rivendite autorizzate una o più schede per prestazioni di lavoro subordinato occasionale, dotate di un codice a barre di riferimento, fornendo i propri dati anagrafici ed il proprio codice fiscale, tramite tessera sanitaria o documento fiscale; ogni scheda ha un valore nominale di 10 euro e corrisponde al valore di un’ora lavorativa.
Le rivendite autorizzate, alla presentazione delle schede per l’incasso, corrispondono al lavoratore la somma di 7,50 euro, versando per via elettronica all’Inps 1,30 euro e all’Inail 0,70 euro. Trattengono inoltre, a titolo di rimborso spese, 0,50 euro. Le somme percepite non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato del lavoratore.

Il testo completo (scaricabile) della Carta dei Diritti dei Lavoratori con commentario degli articoli

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