off
Commenti disabilitati su ART. 77: sanzioni per il mancato rispetto del tempo parziale 23

ART. 77: sanzioni per il mancato rispetto del tempo parziale

News

 

TITOLO III ART. 77: Sanzioni

Le ore di lavoro svolte di fatto, eccedenti la percentuale massima consentita ai sensi dell’articolo 73, comma 1, comportano un’ulteriore maggiorazione del 50 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, oltre che l’applicazione delle sanzioni
previste dal D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, nel caso di violazione dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro. Il lavoratore a tempo parziale ha il diritto di ottenere, a sua richiesta, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto o in parte, delle ore di lavoro eccedenti l’orario concordato fino alla quarantesima ora, svolte in via non meramente occasionale.
Per maggiori informazioni consultare anche l’articolo 73.

Il testo completo (scaricabile) della Carta dei Diritti dei Lavoratori con commentario degli articoli

Tutte le pillole degli articoli già pubblicati

Related Articles

Back to Top


https://www.cgil.it
https://www.cgilpiemonte.it
© CGIL VERCELLI VALSESIA - CF: 80007560024