Permessi brevi per malattia: il TAR annulla i provvedimenti punitivi

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Tornano i permessi per assenze brevi per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici grazie alla vittoria del ricorso presentato dalla Cgil.

La legge ha previsto per l’effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici il diritto ad usufruire di permessi retribuiti, quando tali visite non siano immediatamente riconducibili a malattia e ha stabilito come gli stessi debbano essere giustificati.

Il Decreto Legislativo 165/2001, poi modificato dalla legge 125 del 30 ottobre 2013, indica che “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n. 2 del 17 febbraio 2014, ha impartito direttive per la sua applicazione con l’obbligo per i lavoratori di utilizzare a tal fine i permessi giornalieri, i permessi orari e le ferie previste dai contratti.

La Cgil ha considerato inaccettabili le direttive della Circolare in quanto incidono negativamente sul diritto alla tutela della salute dei lavoratori e la FLC Cgil ha impugnato il provvedimento con un ricorso al TAR.

Il TAR ha accolto il ricorso, ha richiamato la legge e ha confermato il diritto a fruire di questa tipologia di permessi retribuiti, che quindi, non rientrano nei limiti quantitativi previsti dai contratti per tutte le altre tipologie di permesso e sono quindi considerati aggiuntivi.

La sentenza è immediatamente applicabile e annulla tutti gli atti compiuti dalle Amministrazioni.

La materia sarà ora ricondotta correttamente alla contrattazione attualmente in corso presso l’Aran.

Scarica il Comunicato Nazionale FP CGIL

 

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